CHI PUO’ OTTENERLA
Al fine di riservare le risorse disponibili dell’Ente ai casi di maggior bisogno, possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni oggettive di seguito riportate:
a) essere cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe della popolazione residente alla data dell’ingresso in struttura residenziale;
b) trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza, limitata autonomia o in condizioni sociali e/o sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio e/o da non consentire soluzioni alternative al ricovero;
c) avere una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non riuscire a coprire autonomamente l’intero importo della retta di degenza;
d) presentare l’attestazione ISEE “per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo”, ai sensi dell’art. 6 D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., in corso di validità
e) presentare la documentazione attestante la spesa complessiva relativa alla retta richiesta presso la struttura in cui è stato o verrà inserito l’assistito;
f) presentare eventuale dichiarazione formale sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune, qualora l’assistito venga a disporre, a qualsiasi titolo e in tempi successivi alla decorrenza dell’intervento di integrazione della retta da parte del Comune di beni mobili e/o immobili;
g) presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria, sociale e/o sanitaria dell’assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa dichiarazione di disponibilità e/o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati, cui l’interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di richiedere gli alimenti.
A fronte della documentazione presentata, il requisito d’accesso all’integrazione della retta si considera soddisfatto qualora sia accertato che il soggetto assistito non disponga, autonomamente o con l’ausilio dei soggetti tenuti agli alimenti o di altri soggetti garanti, di risorse.
CHI LO EROGA
Il Comune di Breganze con propri fondi di bilancio, secondo il regolamento sugli interventi e sui servizi sociali alla persona, artt. 14-21;
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERLO
Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il soggetto interessato o chi ne cura gli interessi (famigliare di riferimento, tutore, curatore o amministratore di sostegno, ecc…) rivolge apposita istanza al Comune di Breganze, corredata della documentazione attestante i requisiti sopra indicati.
L’Ufficio Servizi Sociali cura la fase istruttoria e formula una relazione illustrativa della situazione dell’interessato e delle motivazioni che sottendono all’istanza, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento.
Nei casi in cui sia utile e/o opportuno, l’Ufficio Servizi Sociali, d’intesa con l’assistito o con chi ne cura gli interessi e, se del caso, con la struttura ospitante, può predisporre un progetto personalizzato.
Qualora il servizio sociale accerti la mancanza dei requisiti d’accesso o la sussistenza di uno dei motivi di esclusione, l’istanza di integrazione retta viene respinta.
Qualora il servizio sociale accerti la sussistenza dei requisiti d’accesso e la mancanza dei motivi di esclusione, sottopone la relazione istruttoria alla valutazione del Responsabile del Servizio, sentito l’Assessore o il Sindaco.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il Comune di Breganze non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:
a) ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all’inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
b) ove vi siano soggetti, oltre all’assistito, che contribuiscono al completo pagamento della retta;
c) ove il soggetto interessato, sulla base dell’ISEE disponga di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l’intero importo relativo alla retta richiesta;
d) ove il soggetto assistito e/o chi ne cura gli interessi non abbia previamente esperito richiesta di alimenti nei confronti dei soggetti civilmente obbligati;
e) ove vi siano soggetti che si sono formalmente obbligati al mantenimento e/o all’assistenza dell’interessato, anche a seguito di donazioni, lasciti, ecc.;
f) dove il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi abbia la possibilità di accedere al cosiddetto “prestito ipotecario” di cui alla L. n. 44 del 2 aprile 2015.
TEMPI DI EROGAZIONE
La decisione sull’istanza viene assunta e comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti. Nel caso in cui la persona si trovi già in struttura residenziale o sia già stata individuata la struttura ove sarà accolta, la comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche a quest’ultima.