DI COSA SI TRATTA:
L’assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun intervento economico per la maternità, che non percepiscono ulteriori indennità o che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all’importo dell’assegno; in quest’ultimo caso verrà corrisposto alle madri un importo con quota differenziale tra le due somme percepite.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
CHI PUO’ OTTENERLO
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno valido.
Requisiti fondamentali per poter usufruire del beneficio sono la residenza della richiedente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio, o nel caso di adozione o di affidamento preadottivo al momento di ingresso del minore nella propria famiglia anagrafica e un valore ISEE uguale o inferiore a quanto stabilito annualmente dallo Stato.
CHI LO EROGA
L’assegno di maternità viene erogato dall’INPS a seguito della verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERLO
Per beneficiare dell’assegno è necessario recarsi ai Servizi Sociali per la presentazione della domanda entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Alla richiesta vengono allegati:
• attestazione ISEE;
• copia della Carta d’Identità della richiedente;
• fotocopia del permesso di soggiorno;
• codice IBAN per l’accredito dell’assegno intestato al richiedente;
TEMPI DI EROGAZIONE
Il contributo viene concesso con provvedimento del Comune a seguito istruttoria dei Sevizi Sociali. L’assegno, corrispondente a cinque mensilità, viene pagato dall’INPS, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
L’Ufficio Servizi Sociali darà comunicazione al richiedente della concessione del contributo, della trasmissione dei dati all’INPS per la liquidazione e dell’ammontare dell’assegno.
Nel caso in cui, durante i controlli effettuati, venissero alla luce dichiarazioni fallaci che precludono l’accesso al beneficio, se questo è già concesso, l’INPS provvederà al recupero della somma erogata oppure disporrà l’annullamento del beneficio (se non ancora concesso).